FONTI DI PRODUZIONE LEGISLATIVA


In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le fonti di produzione legislativa interessate comprendono, in ordine di tempo, i due codici, la deliberazione dell’Assemblea Costituente. Nella gerarchia delle fonti subito dopo la Costituzione e le sue leggi (leggi costituzionali e di revisione costituzionale), vi sono fonti del diritto primarie e secondarie. Le fonti primarie comprendono le leggi ordinarie (codici e leggi speciali), decreti legge e decreti legislativi. Altre fonti primarie sono rappresentate da: fonti del diritto europeo (regolamenti e direttive), leggi regionali e provinciali. Le fonti secondarie sono costituite da regolamenti governativi e non. Non sono da dimenticare le leggi non scritte quali usi e consuetudine. Il sistema legislativo in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro trova il suo fondamento sull’articolo 2087 del Codice civile (1942). Tale articolo prescrive a carico dell'imprenditore, nell'esercizio dell'impresa, l’adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Tali misure devono essere adeguate alla particolarità del lavoro1, l'esperienza2 e la tecnica3. Le norme penali completano il quadro relativamente le contravvenzioni.
  • 1Particolarità del lavoro: adozione di regole di carattere generale al caso concreto.
  • 2L’esperienza: è rappresentata dalle conoscenze di fatti incidentali che si sono verificati nel passato.
  • 3Tecnica: stato del progresso tecnologico. Oggi definito come standard medio di sicurezza tecnologicamente fattibile in aziende ad attività affine.